(massima n. 1)
Il mancato esercizio per un anno di una servitù di passaggio a intervalli infrannuali non fa perdere al titolare il possesso della stessa ove ne permanga la possibilità e resti, quindi, fermo l'animus possidendi. Invero, il carattere saltuario dell'esercizio delle servitù discontinue non ostacola l'esperibilità delle azioni a tutela del possesso, dovendo esso essere valutato in relazione alle peculiari caratteristiche ed esigenze delle servitù stesse, essendo sufficiente, una volta instaurata sul bene le relazione di fatto sostenuta dal relativo animus possidendi, che il bene possa continuare a considerarsi nella virtuale disponibilità del possessore, che può venir meno soltanto in presenza di chiari ed univoci segni dell'animus derelinquendi.