(massima n. 1)
In tema di possesso di servitù di veduta, agli effetti della tutela restitutoria di cui all'art. 1168 c.c., non è necessario accertare che la veduta sia esercitata in forza di un regolare titolo di acquisto, essendo sufficiente, invece, la corrispondenza tra l'esercizio di fatto delle facoltà della parte istante ed il contenuto della servitù prediale, in forza di un accertamento, demandato al giudice di merito, incentrato sull'esistenza di opere che consentono il possesso delle predette facoltà e del pregiudizio che ad esse deriverebbero dalla costruzione della controparte.