(massima n. 1)
Ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie, previste dagli artt. 1168, 1169, 1170 c.c., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso ad usucapionem, essendo le dette azioni destinate ad assicurare l'immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in un'attivitą corrispondente all'esercizio della proprietą o di un diritto reale. Sono pertanto irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, la frequenza e le modalitą di esercizio del possesso, essendo l'azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietą o di altro diritto reale.