(massima n. 1)
Ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione č necessario accertare il possesso (o, ai sensi dell'art. 1168 comma secondo c.c., la detenzione qualificata) del soggetto spogliato al momento dello spoglio, restando irrilevante quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in un'epoca anteriore.