(massima n. 1)
Ove l'usufruttuario abbia iniziato ed esercitato un possesso ad usucapionem (nella specie, di una servitù di passaggio a favore del fondo tenuto in usufrutto) anche in favore del nudo proprietario, questi, una volta succedutogli nel rapporto possessorio, non può essere considerato terzo possessore al fine dell'inopponibilità, nei suoi riguardi, a norma dell'art. 1166, primo comma, c.c., delle cause di sospensione del corso della prescrizione indicate nell'art. 2942 c.c.