(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non può ravvisarsi la causa di forza maggiore, che esclude la responsabilità, nel furto del computer contenente tutti i dati utili della contabilità e nella irreperibilità del tecnico che ha introdotto la chiave di lettura sul supporto magnetico, dal momento che, comunque, l'imputato non ha tenuto i prescritti libri contabili nei quali avrebbe potuto trasferire di volta in volta le risultanze del computer e non ha conservato i dati cartacei (bolle, ricevute, contratti, atti provenienti da terzi, ecc.) che avrebbe dovuto conservare.