(massima n. 1)
In materia di inquinamento atmosferico la causa di inesigibilità per caso fortuito, di cui all'art. 45 c.p., non può essere richiamata allorché l'evento sia riconducibile al titolare dell'insediamento, anche soltanto per omissione, allorché trattasi di conseguenze prevedibili ed evitabili con misure strutturali di prevenzione.