(massima n. 1)
In tema di responsabilitā da sinistri stradali, la strada sdrucciolevole, a causa di pioggia caduta poco prima della perdita di controllo del veicolo da parte del suo conducente, non integra gli estremi del caso fortuito, il quale si verifica quando sussiste il nesso di causalitā materiale tra la condotta e l'evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l'agente non ha causato l'evento per sua negligenza o imprudenza; questo, quindi, non č, in alcun modo, riconducibile all'attivitā psichica del soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all'agente, in relazione all'evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l'applicabilitā della disposizione di cui all'art. 45 c.p.