(massima n. 1)
Nel caso di morte di un soggetto determinato dall'impatto con un ombrellone, posto a copertura di un banco di vendita di prodotti ortofrutticoli, non costituisce caso fortuito idoneo a escludere la colpa del venditore un vento di forte intensitą che non raggiunga un grado tale da rendere l'evento naturale assolutamente imprevedibile.