(massima n. 1)
Nei reati colposi conseguenti a incidenti stradali č esclusa la responsabilitā del conducente quando il fatto illecito altrui, ed in particolare della vittima, configuri per le sue caratteristiche una vera causa eccezionale, atipica e non prevedibile che sia stata da sola sufficiente a provocare l'evento (nella fattispecie la vittima aveva attraversato l'incrocio a piedi all'improvviso, con il semaforo rosso e correndo diagonalmente lontano dalle strisce, mentre la velocitā dell'investitore era molto moderata).