(massima n. 1)
In tema di reato colposo, poiché nel processo penale l'unico rapporto civilistico che viene in considerazione è quello tra la parte civile e l'imputato (e l'eventuale responsabile civile) è preclusa al giudice la valutazione quantificatoria delle colpe concorrenti degli imputati, ciascuno dei quali, ai sensi dell'art. 2055 c.c., risponde per l'intero verso il danneggiato. Questa, al più, può essere compiuta al fine di graduare la responsabilità penale dei prevenuti, senza alcuna efficacia vincolante nell'eventuale giudizio civile di regresso.