(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo, il fondamento della responsabilitą, ex art. 41, comma secondo c.p., deve essere correlato non solo all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi, ma anche alla presenza di una condotta colposa, dotata di ruolo eziologico nella spiegazione dell'evento lesivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella quale era stata fondata la responsabilitą per omicidio colposo in relazione all'annegamento di due bambini nei confronti dell'accompagnatore di una associazione che aveva organizzato una gita esclusivamente sulla sua posizione di garanzia nella fase della balneazione).