(massima n. 1)
La condotta di chi, sia pure abusivamente, si introduce in un fondo altrui, lasciato colposamente accessibile a chiunque, e riceve un danno dallo stato dei luoghi o dalle cose ivi esistenti non č qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41, comma 2, c.p. (Fattispecie di lesioni colpose a seguito di caduta accidentale in una vasca di raccolta di liquami sita in un terreno non recintato).