(massima n. 1)
In tema di concorso di cause (art. 41 c.p.), non può ritenersi causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto eziologico tra una precedente condotta illecita ed il successivo verificarsi dell'evento quella che consista in un comportamento umano che, ancorché irregolare ed atipico, non presenti tuttavia i requisiti della eccezionalità ed imprevedibilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, la decisione di merito con la quale, nell'indimostrato assunto che l'imprudente manipolazione di petardi da parte di un minore, il quale per ciò aveva riportato lesioni, costituisse causa sopravvenuta ed esclusiva di tale evento, aveva assolto dal reato di lesioni colpose il soggetto che, in violazione del divieto di legge, aveva venduto al minore i suddetti petardi).