(massima n. 1)
Nell'ipotesi di successive cessione di sostanza stupefacente, il nesso di causalitā materiale tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopraggiunta quale conseguenza non voluta dell'assunzione della droga, non č interrotto per effetto delle successive cessioni, né delle modalitā in cui č avvenuta l'assunzione, trattandosi di fattori concausali sopravvenuti, non anormali o eccezionali, ma del tutto ragionevolmente prevedibili; pertanto, risponde del reato di cui agli artt. 586 e 589 c.p. non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima la sostanza, ma anche l'originario fornitore (nel caso di specie, la Corte ha escluso che l'assunzione di alcool, contestuale all'ingestione di cinque pasticche di ecstasy da parte della vittima, possa considerarsi una concausa sopravvenuta, non prevedibile e tale da interrompere il nesso causale tra la prima cessione e l'evento morte).