(massima n. 1)
In sede di quantificazione dell'apporto causale di più condotte che abbiano prodotto un evento colposo, qualora si ritenga che un comportamento abbia costituito la causa prima tra tutte quelle che hanno provocato il fatto, tra cui è compreso quello della persona offesa, la priorità tra le varie condotte può giustificare un convincimento di preponderanza dell'efficienza causale dell'azione posta in essere.