(massima n. 1)
L'esecuzione di opere, che rendano inagibile il fondo servente, non è di per sé sufficiente ad evidenziare il venir meno del possesso di servitù di passaggio sul fondo medesimo, occorrendo a tal fine accertare, alla stregua dell'obiettiva situazione dei luoghi, nonché dei segni che evidenzino il suddetto asservimento (nella specie, accessi muniti di porte apribili anche dall'esterno), se l'indicata inagibilità sia o meno definitiva, e se non consenta comunque una prosecuzione del transito, sia pure con modalità precarie o di fortuna.