(massima n. 1)
L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalitā di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltā e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito e ne consegue, altresė, che č inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolaritā formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito č stato emesso.