(massima n. 1)
La conferma, ex art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c., di un decreto cautelare reso in corso di causa "inaudita altera parte", e notificato al destinatario nel successivo termine perentorio di otto giorni dalla sua adozione, non richiede, una volta fissata la corrispondente udienza di comparizione delle parti entro quindici giorni, una forma vincolata, ben potendo esaurirsi tale udienza con un provvedimento di prosecuzione delle attivitā proprie del giudizio a cognizione piena che si aggiunga a quello di conferma del predetto decreto o che, univocamente ed implicitamente, lo contenga. (Cosė statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in un giudizio di accertamento giudiziale di paternitā aveva ritenuto confermato dall'ordinanza che disponeva la c.t.u. un decreto cautelare ex art. 669 quater c.p.c., reso "inaudita altera parte".