(massima n. 1)
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, che sia stata pronunciata dal giudice fuori udienza, va comunicata a cura del cancelliere, a sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., alle parti, ai fini della regolare prosecuzione del giudizio di merito. Ove sia mancata tale comunicazione intesa, nel sistema della legge, a provocare, previa la cognizione legale del provvedimento stesso, la costituzione dell'intimato nell'udienza fissata per l'inizio del processo di cognizione del merito dinanzi allo stesso giudice il procedimento di cognizione che si sia, nonostante tale difetto, svolto č nullo ed č parimenti nulla la sentenza in esso pronunciata. Trattasi di nullitā sostanzialmente identica a quella derivante dalla mancanza della citazione introduttiva delle parti dinanzi al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c.