(massima n. 1)
Per acquistare il possesso č sufficiente la capacitā d'intendere e di volere (capacitā naturale) della quale puō essere dotato in concreto anche il minore di etā. L'accertamento dell'esistenza di tale stato soggettivo č demandato al giudice di merito, al cui potere discrezionale č rimessa la determinazione dei relativi criteri.