(massima n. 1)
Quando si manifesta in una attivitā corrispondente all'esercizio del diritto di proprietā sulla cosa unitariamente considerata, il possesso si estende all'intero bene ed in tal modo si conserva anche se si esprime in forme di godimento limitate solo ad una sua parte. Ne consegue che perché si riconosca l'esercizio del possesso sull'intero fondo non č necessario che il soggetto compia atti di potere su ogni singola zona di terreno essendo sufficiente che mantenga come propria la cosa nella sua individualitā.