(massima n. 1)
In base al coordinamento dei vari commi dell'art. 642 c.p.c., la facoltā di autorizzare l'esecuzione del decreto ingiuntivo senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 dello stesso codice č connessa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo e, quindi, riservata allo stesso giudice della ingiunzione, senza alcun riferimento alla competenza per la successiva esecuzione forzata.