(massima n. 1)
La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa null'altro che un accessorio di tale istanza (ed il suo accoglimento risultando necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere). Ne consegue che la parte opponente che abbia visto accogliere l'opposizione e revocare il decreto senza, peraltro, che il primo giudice abbia emesso il conseguente provvedimento restitutorio, ha l'onere non già di gravare in via incidentale la sentenza (tale onere incombendo soltanto in relazione ai capi della pronuncia contenenti espresse statuizioni negative), bensì di riproporre, questa volta esplicitandola, la domanda restitutoria ex art. 346 c.p.c., sicché la mancata riproposizione di tale domanda non comporta la formazione di alcun giudicato interno (in assenza di una espressa pronuncia, in parte qua, del primo giudice), bensì l'insorgere di una mera preclusione alla successiva riproposizione, da rilevarsi su iniziativa di parte, con l'ulteriore conseguenza che, riproposta, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della S.C., da parte dell'originario opponente, la domanda restitutoria, è onere dell'opposto eccepire tempestivamente detta preclusione ex art. 346 c.p.c., senza di che correttamente il giudice del rinvio prende in esame e statuisce nel merito sulla domanda predetta.