(massima n. 1)
In caso di opposizione di terzo avverso l'esecuzione esattoriale, qualora sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione, spetta al giudice dell'esecuzione fissare il termine di riassunzione, mentre il concessionario procedente deve provvedere alla riassunzione del processo esecutivo nel termine fissato (e, in ogni caso, non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione) ed eseguire il primo incanto entro il termine perentorio di novanta giorni dalla riassunzione, ex art. 62, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, a pena di inefficacia del pignoramento.