(massima n. 1)
Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare, la prova della proprietà del bene pignorato, in epoca anteriore al pignoramento, può essere raggiunta anche con l'ausilio degli elementi presuntivi forniti dal rapporto contrattuale dimostrativo della mera detenzione del bene medesimo da parte del debitore (nella specie, affidamento di un quadro per opera di restauro), ove tale rapporto sia idoneo ad evidenziare che l'opponente abbia la proprietà della cosa mobile sottoposta ad esecuzione, in quanto possessore della stessa in buona fede (buona fede da presumersi fino a prova contraria).