(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, proposto da un terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., è litisconsorte necessario, oltre al creditore procedente, il debitore esecutato, nei cui confronti deve stabilirsi a chi appartenga la proprietà dei beni oggetto dell'esecuzione, o la sussistenza di un diritto reale del terzo sui beni stessi. La mancata partecipazione al giudizio del debitore esecutato può essere rilevata anche per la prima volta in cassazione ed importa la nullità del processo e delle sentenze in esso pronunciate. Né rileva la circostanza che la documentazione prodotta dal terzo opponente e l'assenza di eccezioni del creditore procedente rendano probabile in ogni caso l'accoglimento dell'opposizione, giacché la necessità dell'integrazione del contraddittorio dev'essere valutata dalla domanda, e non dall'esito probabile della lite.