(massima n. 1)
Per effetto della trascrizione dell'atto di compravendita di un immobile sono preventivamente risolti a sfavore dei creditori dell'alienante, i quali abbiano proceduto solo successivamente al pignoramento dello stesso immobile, gli eventuali conflitti tra costoro e gli aventi causa dal venditore dell'immobile, non potendo i detti creditori assoggettare a pignoramento un bene non facente pił parte del patrimonio del loro debitore; ne consegue che colui il quale abbia acquistato l'immobile dall'avente causa del debitore, primo alienante, č legittimato, in virtł della titolaritą del diritto acquistato sul bene anche nei confronti dei terzi con l'atto traslativo, a fare valere, con l'opposizione di terzo, di cui all'art. 619 c.p.c., l'inesistenza del diritto del creditore del primo alienante ad eseguire il pignoramento dell'immobile, ancorché il suo titolo di acquisto non sia stato trascritto o lo sia stato in un momento successivo alla esecuzione e trascrizione del pignoramento.