(massima n. 1)
La dichiarazione di pubblica utilitą, mentre rende legittimo l'esercizio del potere espropriativo da parte della competente autoritą, non conferisce a chi l'ha richiesta alcun diritto sugli immobili (necessari per l'esecuzione dei lavori) prima che sia stato emanato il decreto di esproprio; ed in particolare, come non priva il proprietario del diritto di alienare o trasformare i beni (salva, in quest'ultimo caso, la possibilitą di applicazione dell'art. 43 della L. n. 2359 del 1865) cosģ, in ipotesi di esecuzione forzata promossa dal creditore contro il proprietario medesimo, non legittima il soggetto che ha richiesto l'anzidetta dichiarazione, rimasto estraneo al procedimento esecutivo, ad esperire opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.