(massima n. 1)
L'opposizione di terzo prevista e disciplinata dall'art. 619 c.p.c. non è opponibile nell'esecuzione per consegna o rilascio, poiché il terzo che si ritenga danneggiato da tale esecuzione, sia o non sia detentore del bene, può provvedere alla tutela dei propri diritti lesi soltanto gravandosi, con opposizione di terzo in sede di cognizione, contro la sentenza posta in esecuzione, ovvero proponendo, sempre in sede ordinaria di cognizione, una azione di accertamento.