(massima n. 1)
L'azione di opposizione di terzo nel procedimento esecutivo non è un'azione reale di revindica, ma un'azione di accertamento della illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e nei confronti del terzo che sullo stesso vanti un diritto che possa ritenersi prevalente su quello che compete al creditore procedente in relazione all'oggetto dell'esecuzione. Essa ha, quindi, anche natura personale, dovendosi attribuire all'indicazione della proprietà o di altro diritto reale, contenuto nella disposizione dell'art. 619 c.p.c., carattere esemplificativo, e potendo, perciò, detta azione essere esercitata anche sulla base di altri diritti prevalenti sulla pretesa del creditore procedente.