(massima n. 1)
Anche se la locazione dell'immobile pignorato č stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in forza dell'art. 560, secondo comma, c.p.c.; peraltro, il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sicché č legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione. La norma citata, rettamente interpretata nel senso esposto, non suscita dubbi di incostituzionalitā per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la peculiare funzione del pignoramento nell'ambito del processo di esecuzione giustifica la particolaritā della sua disciplina in cui si inquadra in modo armonico e coerente il suddetto secondo comma dell'art. 560 c.p.c.