(massima n. 1)
La locazione di un bene sottoposto a pignoramento stipulata senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 560 c.p.c., non comporta l'invaliditā del contratto ma solo la sua inopponibilitā ai creditori e all'assegnatario, precisandosi che il contratto cosė concluso non pertiene al locatore - proprietario esecutato, ma al locatore - custode, e che le azioni da esso scaturenti devono essere esercitate dal custode. (Nella specie, relativa ad azione - proposta dal locatore, proprietario esecutato, in proprio e non quale custode - per il pagamento dei canoni di una locazione di un bene pignorato stipulata senza la detta autorizzazione, la S.C. ha confermato a sentenza impugnata, con la quale si era ritenuta la parte attrice priva di legittimazione sostanziale e processuale).