(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare, ai sensi del terzo comma dell'art. 560 c.p.c. (come sostituito dall'art. 2, comma terzo, lett. e), n. 21, del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 80 del 2005), al giudice dell'esecuzione è consentito disporre la liberazione dell'immobile espropriato anche quando il debitore esecutato, che occupava l'immobile, non sia stato autorizzato ad abitarlo in tutto o in parte ovvero quando l'autorizzazione sia stata revocata, poiché la prosecuzione della detenzione da parte dello stesso debitore non può prescindere dall'emanazione del preventivo provvedimento autorizzativo del suddetto giudice. Tale provvedimento ha natura di ordinanza, che non è né revocabile né modificabile, in quanto espressamente dichiarata non impugnabile, ed è adottabile, previa assicurazione del principio del contraddittorio, omettendosi ogni formalità di sorta e senza presupporre la richiesta di parte, potendo essere disposta dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio.