(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi di somme di danaro, l'oggetto del pignoramento è costituito dall'intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., nel testo "ratione temporis" vigente), costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere "in executivis"; ne consegue che, in caso di pignoramento di somma depositata su conto corrente bancario, la banca presso cui è avvenuto il pignoramento, in quanto obbligata a vincolare l'intero suo debito nei confronti del debitore, legittimamente può rifiutare di pagare, al medesimo creditore pignorante e finché dura la predetta espropriazione, un assegno nel frattempo emesso dal debitore sul conto corrente a lui intestato.