(massima n. 1)
Nel nuovo rito del lavoro, l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 441 c.p.c., del termine giudizialmente assegnatogli per il deposito della consulenza, non comporta alcuna nullitā, sempreché detto deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo citato e senza pregiudizio, quindi, del diritto di difesa. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste un vizio di nullitā relativa, che č sanato qualora non venga fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi.