(massima n. 1)
Nel caso di contrasto tra due consulenti, ove il giudice del merito accolga le conclusioni del secondo di essi, non ha l'obbligo di esaminare in modo espresso le risultanze del precedente accertamento, essendo la nuova confutazione implicita nell'accettazione della nuova consulenza, ferma restando, peraltro, che nel caso di semplice accettazione da parte del giudice del parere di un consulente tecnico, gli eventuali vizi del processo logico seguito dal medesimo consulente si ripercuotono sulla decisione e gli omessi esami necessariamente la viziano.