(massima n. 1)
Nelle controversie in tema di pensione d'invaliditā, la facoltā di nominare un consulente tecnico da parte del giudice d'appello a norma dell'art. 441 c.p.c., non trova limite per il caso che le censure mosse dall'appellante alla consulenza d'ufficio esperita in primo grado non sono state prospettate, previa nomina del consulente di parte, in contraddittorio con il consulente d'ufficio nominato in primo grado.