(massima n. 1)
La consulenza tecnica, quale mezzo di acquisizione di elementi di cognizione utili ai fini del decidere, può essere disposta dal giudice anche di ufficio, senza incontrare limite alcuno al regime delle preclusioni previsto dal rito del lavoro per l'assunzione di mezzi istruttori; conseguentemente, anche se l'espletamento della consulenza tecnica venga richiesto dalla parte — al fine di accertare determinati fatti essenziali per la decisione — per la prima volta nell'atto introduttivo del giudizio di appello, il giudice di merito non può disattendere tale istanza senza confutare con valide argomentazioni le ragioni addotte a fondamento della stessa.