(massima n. 1)
La consulenza tecnica d'ufficio si traduce in un esame dei dati specialistici in atti in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini della sua decisione. Essa pertanto quale ausilio per il giudice nella soluzione di questioni prettamente tecniche e non mezzo di prova sfugge, nel rito del lavoro, alla regola contenuta nell'art. 437 c.p.c. sulla possibilitą di disporre nuovi mezzi di prova, in grado di appello, solo quando essi siano indispensabili.