(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il giudice del gravame, qualora ritenga convincenti e condivisibili le conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, non č tenuto a disporre una nuova consulenza, rientrando tale facoltā, consentitagli dall'art. 441, comma primo c.p.c., nell'ambito dei poteri discrezionali a lui spettanti e non sindacabili in sede di legittimitā se non attraverso la motivazione con la quale egli abbia giustificato il proprio convincimento in risposta alle doglianze all'uopo mosse dalla parte interessata.