(massima n. 1)
Il pretore, adito in funzione di giudice del lavoro, che rilevi il proprio difetto di giurisdizione, deve dichiararlo con sentenza ai sensi dell'art. 420, comma quarto, c.p.c., non essendogli in tal caso consentita l'emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 427 dello stesso codice.