(massima n. 1)
Qualora il tribunale, investito di una controversia soggetta al nuovo rito del lavoro, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 533 del 1973, abbia erroneamente continuato ad applicare le norme del codice di procedura civile per le cause con il rito ordinario, disponendo, a norma dell'art. 426 c.p.c., il passaggio al rito speciale soltanto dopo l'assunzione dei mezzi istruttori, non ne deriva la nullitą di tali atti e della susseguente sentenza ove non ne sia derivata la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.