(massima n. 1)
Per il principio della ultrattivitā del rito, ove la controversia, ancorché introdotta con ricorso, sia stata trattata in primo grado con il rito ordinario in luogo di quello del lavoro al quale č assoggettata (nella specie: determinazione dell'equo canone ex art. 45 L. 27 luglio 1978, n. 392) debbono essere seguite le forme ordinarie anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale.