(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice del lavoro dispone il mutamento del rito e rimette la causa promossa con il rito speciale al capo dell'ufficio per l'assegnazione ad una sezione ordinaria non ha contenuto decisorio e non ha portata vincolante in ordine alla qualificazione del rapporto operato dal remittente; ne consegue la non impugnabilitą dell'ordinanza in Cassazione né con regolamento di competenza né con ricorso ordinario.