(massima n. 1)
La transazione fra datore di lavoro e prestatore di lavoro, pur quando abbia ad oggetto diritti inderogabili di quest'ultimo, è validamente stipulata in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 terzo comma, c.p.c., mentre le formalità previste da tale norma ai fini della verifica di autenticità dell'atto e del conferimento dell'efficacia esecutiva al verbale costituiscono adempimenti successivi estranei rispetto all'essenza negoziale della conciliazione. Ne consegue che la transazione contenuta in un verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto da persona non munita del potere di rappresentare il datore di lavoro può essere successivamente ratificata da quest'ultimo e, ove ciò avvenga, è vincolante anche per il lavoratore, il quale prima della ratifica — come ogni altro «terzo contraente» in caso di contratto stipulato da rappresentante senza potere — può avvalersi della facoltà di fissare un termine alla controparte ai sensi dell'art. 1399 c.c.