(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, dal mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 410 c.p.c., nel termine fissato dal giudice, discende non l'estinzione del giudizio — difetto di una espressa previsione di legge in tal senso — bensì l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con sentenza.