(massima n. 1)
Il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 401 c.p.c., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.