(massima n. 1)
Il procedimento di revocazione di sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione si svolge nelle forme proprie del giudizio di legittimitā, con la conseguenza che la costituzione dell'intimato resta regolata dall'art. 370 c.p.c. (notificazione del controricorso e successivo deposito dello stesso) e non č soggetta alla disposizione dell'art. 399 c.p.c.