(massima n. 1)
Le brevi osservazioni scritte, consentite dall'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c., hanno — come le memorie illustrative e la discussione orale — la sola funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi contenuti nel ricorso per cassazione, e pertanto in esse non possono essere proposti nuovi motivi o prospettate nuove questioni.